Consentono l’esercizio delle seguenti professioni: dietista, cioè l’operatore sanitario competente per tutte le attività finalizzate alla corretta applicazione dell’alimentazione e della nutrizione ivi compresi gli aspetti educativi e di collaborazione all’attuazione delle politiche alimentari, nel rispetto della normativa vigente; igienista dentale, cioè l’operatore sanitario che svolge compiti relativi alla prevenzione delle affezioni orodentali alle dipendenze degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all’esercizio della odontoiatria; tecnico audiometrista, cioè l’operatore sanitario che svolge la propria attività nella prevenzione, valutazione e riabilitazione delle patologie del sistema uditivo e vestibolare, nel rispetto delle attribuzioni e delle competenze diagnostico-terapeutiche del medico; tecnico audioprotesista, cioè l’operatore sanitario che svolge la propria attività nella fornitura, adattamento e controllo dei presidi protesici per la prevenzione e correzione dei deficit uditivi; tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, cioè l‘operatore sanitario che provvede alla conduzione e alla manutenzione delle apparecchiature relative alle tecniche di circolazione extracorporea e alle tecniche di emodinamica; tecnico di neurofisiopatologia, cioè l’operatore sanitario che svolge la propria attività nell’ambito della diagnosi delle patologie del sistema nervoso, applicando direttamente, su prescrizione medica, le metodiche diagnostiche specifiche in campo neurologico e neurochirurgico (elettroencefalografia, elettroneuromiografia, poligrafia, potenziali evocati, ultrasuoni); tecnico ortopedico, cioè l’operatore sanitario che, su prescrizione medica e successivo collaudo, opera la costruzione e/o adattamento, applicazione e fornitura di protesi, ortesi e di ausili sostitutivi, correttivi e di sostegno dell’apparato locomotore, di natura funzionale ed estetica, di tipo meccanico o che utilizzano energia esterna o energia mista corporea ed esterna, mediante rilevamento diretto sul paziente di misure e modelli; tecnico sanitario di radiologia medica, cioè l’operatore sanitario abilitato a svolgere in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie, su prescrizione medica tutti gli interventi che richiedono l’uso di sorgenti di radiazione ionizzanti, sia artificiali sia naturali, di energie termiche, ultrasoniche, di risonanza magnetica nucleare, nonché gli interventi per la protezionistica fisica o dosimetria; tecnico sanitario di laboratorio biomedico, cioè l’operatore sanitario responsabile degli atti di sua competenza, che svolge attività di laboratorio di analisi e di ricerca relative ad analisi biomediche e biotecnologiche e in particolare di biochimica, di microbiologia e virologia, di farmatossicologia, di immunologia, di patologia clinica, di ematologia, di citologia e di istopatologia.